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Collaborazioni attività di formazione D.Leg.vo 81/08

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REGOLAMENTO PER RICHIESTA DI COLLABORAZIONE ALL’ESEL-CPT PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVA AI SENSI DELL’ART.37 c.12 D.Leg.vo 81/08

L’ESEL-CPT, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, ha ritenuto opportuno predisporre un modello di richiesta di collaborazione (Mod. COL. 1), da utilizzare uniformemente sul territorio provinciale nonché uno specifico regolamento per l’ottenimento formale della collaborazione che si articola nei punti seguenti.

1. Le imprese che intendono effettuare l’attività formativa in collaborazione con l’ESEL-CPT debbono presentare almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso specifica richiesta all’indirizzo PEC dedicato collaborazione@pec.eselcpt.it utilizzando l’apposito modulo di richiesta (Mod. COL. 1).

2. In fase di presentazione della domanda l’impresa dovrà fornire la seguente documentazione:

a) calendario corsi con relativi moduli didattici;

b) curricula e titoli abilitativi dei docenti;

c) elenco dei lavoratori partecipanti al corso;

d) luogo e orari di svolgimento del corso(durante orario di lavoro);

e) registri di presenza al corso predisposti secondo lo schema della Regione Lazio;

f) fac-simile attestato da rilasciare agli allievi con spazio per apporre dicitura” Corso realizzato in

collaborazione con l’Organismo Paritetico Provinciale” e all’apposito timbro;

g) ricevuta di pagamento dell’importo di € 700,00 per oneri di verifica e controllo.

3. L’ESEL-CPT esamina la documentazione trasmessa, apponendo uno specifico numero di protocollo alla domanda presentata, e nel termine di 10 giorni dalla data di presentazione rilascia parere favorevole, qualora la documentazione sia puntualmente rispondente alle norme in vigore, comunicando con apposita PEC l’esito positivo della valutazione, indicando contestualmente il nominativo di un proprio funzionario che avrà il compito di verificare che il percorso formativo venga svolto secondo quanto riportato nella domanda presentata.

4. Qualora la documentazione presentata sia insufficiente o non in linea con quanto previsto dalle norme in vigore, la domanda di collaborazione verrà respinta e l’ESEL-CPT tratterrà la somma di € 100,00 come oneri di verifica e controllo svolti e restituirà i restanti € 600,00 tramite bonifico bancario.

5. Il giorno dell’inizio dell’attività formativa, il funzionario indicato dall’ESEL-CPT con funzione di controllo, all’ora e nel luogo indicati nella domanda consegnerà all’impresa i registri di presenza debitamente vidimati e vigilerà sul corretto svolgimento del corso.

6. Qualora, nello svolgimento dell’attività formativa, l’ESEL-CPT ravvisi eventuali criticità quali, a titolo esemplificativo, assenza totale degli allievi, assenza del docente, difformità degli orari e luogo di svolgimento del corso, formazione non rispondente ai moduli formativi indicati, comunicherà immediatamente, tramite PEC all’impresa il ritiro della collaborazione trattenendo l’intera somma di € 700,00 anticipata dall’impresa.

7. L’impresa si impegna a consegnare all’ESEL-CPT , entro tre giorni dalla conclusione dell’attività formativa, copia dei registri di presenza del corso e gli attestati già predisposti per la sola apposizione del timbro e la dicitura “Corso realizzato in collaborazione con l’Organismo Paritetico Provinciale”.