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SUMMARY:PON - Addetti e Preposti al montaggio\, smontaggio e trasformazione Ponteggi - Primo Giorno
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:PON - Addetti e Preposti al montaggio\, smontaggio e trasformazione Ponteggi - Secondo Giorno
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:M16P - Formazione per i lavoratori al PRIMO INGRESSO nel Settore Edile - PRIMA GIORNATA
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SUMMARY:M16B - Formazione di base per i lavoratori - RISCHIO ALTO - PRIMA GIORNATA
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SUMMARY:M16P - Formazione per i lavoratori al PRIMO INGRESSO nel Settore Edile - SECONDA GIORNATA
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:M16B - Formazione di base per i lavoratori - RISCHIO ALTO - SECONDA GIORNATA
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:PON - Addetti e Preposti al montaggio\, smontaggio e trasformazione Ponteggi - Terzo Giorno
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:MMTEPT-A - Aggiornamento Addetti alla Conduzione di Escavatori idraulici\, Pale caricatrici e Terne
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:PON - Addetti e Preposti al montaggio\, smontaggio e trasformazione Ponteggi - Quarto Giorno
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:EPS - Corso Addetti al Pronto Soccorso aziendale - 1° giorno
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:EPS-A - Aggiornamento Addetti al Pronto Soccorso aziendale
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:M16B - Formazione di base per i lavoratori - RISCHIO ALTO - PRIMA GIORNATA
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:M16P - Formazione per i lavoratori al PRIMO INGRESSO nel Settore Edile - PRIMA GIORNATA
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:EAM-A - Aggiornamento Addetti all'Antincendio - Rischio Medio
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:M16B - Formazione di base per i lavoratori - RISCHIO ALTO - SECONDA GIORNATA
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:M16P - Formazione per i lavoratori al PRIMO INGRESSO nel Settore Edile - SECONDA GIORNATA
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
URL:https://www.eselcpt.it/?tribe_events=m16p-formazione-per-i-lavoratori-al-primo-ingresso-nel-settore-edile-seconda-giornata-6
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DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:RLS-A - Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - R.L.S.
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:PRE-A - Aggiornamento per Preposti di Cantiere
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SUMMARY:M16B-A - Aggiornamento Formazione di base per i lavoratori - RISCHIO ALTO
DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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DESCRIPTION:fonte: lavoripubblici.it		\n				\n				\n				\n			Corsi sicurezza lavoroin Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n					\n		\n					\n		\n				\n						\n					\n			\n						\n						\n					\n			\n						\n				\n			In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza\, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008		\n				\n				\n				\n					\n			\n						\n		\n				\n				\n				\n				\n							Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025\, n. 119\, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37\, comma 2\, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)\, che definisce la durata\, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti. 						\n				\n				\n				\n							\n					\n						\n						\n							\n									ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE\n					\n					\n				\n						\n				\n				\n				\n					\n			\n		\n				\n				\n				\n				\n							Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi \nL’Accordo si completa con l’Allegato A\, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro\, nel quale sono definiti i dettagli su durata\, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione. \nTra le novità si segnalano: \n\ngli aggiornamenti formativi\, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);\nl’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;\nil rafforzamento della formazione pratica;\nil rilascio di un attestato unico\, valido su tutto il territorio nazionale;\nla verifica finale\, con soglia minima del 70% per il superamento;\nla previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula\, 6 in caso di pratica con docente.\n\n \n\nSoggetti interessati e modalità di erogazione\nL’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:\n\n\nlavoratori\, preposti\, dirigenti;\ndatori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);\nRSPP e ASPP;\ncoordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);\noperatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);\noperatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73\, comma 5).\n\n\nLe modalità di erogazione previste sono quattro:\n\n\nin presenza;\nvideoconferenza sincrona (VCS)\, con requisiti tecnologici e gestionali specifici;\ne-learning\, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;\nmodalità mista\, con integrazione tra le precedenti.\nLa formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri\, Regioni\, INAIL\, Università\, ecc.)\, soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici\, fondi interprofessionali\, associazioni sindacali rappresentative.\n\n\nI docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.\n \n\nCorsi principali: contenuti e durata minima\nL’allegato A riporta il dettaglio dei contenuti dei singoli corsi erogabili per le diverse categorie di soggetti interessati: \n\n\n\nCorso per lavoratori\n\n\nFormazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + Formazione specifica di 4\, 8 o 12 ore in base al rischio (basso\, medio\, alto).\nLa durata complessiva è quindi di 8\, 12 o 16 ore.\n \n\n\nCorso per preposti\n\n\nDurata minima del corso: 12 ore\nObbligo di aggiornamento biennale\n \n\n\nCorso per dirigenti\n\n\nDurata minima: 12 ore\nApproccio organizzativo e gestionale ai rischi\n \n\n\nCorso per datori di lavoro\n\n\nDurata minima: 16 ore\nCompetenze organizzative\, gestionali e giuridiche\n \n\n\nCorso RSPP/ASPP\n\n\nPrevede i moduli A\, B (con specializzazioni) e C\nCon il corso si riconosce il credito formativo per specifici titoli di studio\n \n\n\nFormazione in ambienti confinati e attrezzature\n\n\nIn questo caso\, sono previsti percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.\n\n\nL’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:\n\n\nmodifiche normative;\nevoluzioni tecniche;\naggiornamento della valutazione dei rischi.\n\n\n\nAi partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il corso (almeno il 70% del monte ore) e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato valido su tutto il territorio nazionale. \nFonte: lavoripubblici.i
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SUMMARY:M16P - Formazione per i lavoratori al PRIMO INGRESSO nel Settore Edile - PRIMA GIORNATA
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LOCATION:Via Vitruvio 228\nFormia\, Provincia di Latina\, Italia
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