Informazioni

Tra i vari soggetti della prevenzione nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (meglio noto come Testo Unico sulla Sicurezza e per brevità T.U.), vi è anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (il cui acronimo è R.L.S.), che secondo l’art. 2, comma 1, lettera i) dello stesso decreto è una «persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro». L’Articolo 47 del T.U. prevede «l’istituzione» del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo, ribadendo in maniera categorica, che deve essere eletto o designato in tutte le aziende, o unità produttive. Nelle aziende o unità produttive, che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, mentre in quelle con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, laddove presenti, altrimenti è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. L’Articolo 47, comma 8 del T.U. prevede che nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, qualoranon sia stato eletto o designato uno o più rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali (rinuncia da parte dei lavoratori di esercitare un proprio diritto/dovere), le attribuzioni ed i compiti di all’Art. 50, comma 1 del D.Lgs. 81/08 sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e di sito produttivo. Le attribuzioni (cioè i compiti), così come previsto dall’Articolo 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m., e da quanto ribadito in sede di contrattazione collettiva sono le seguenti:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge e a quanto ribadito in sede di CCNL e CCPL, l’ANCE LATINA e le OO.SS. di categoria, FILLEA-CGIL, FE.NEAL-UIL e FILCA-CISL hanno siglato l’accordo per l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per il settore edile per Latina e Provincia. Gli R.L.S.T. sono organizzati e fanno capo all’ Associazione R.L.S.T. Latina.
Gli R.L.S.T. attualmente operanti sono Giovanni Nocella, Luigi Cardinale e Sandro Paolucci, contattabili tramite mail all’indirizzo rlst@eselcpt.it
Il servizio offerto, è completamente GRATUITO ed è rivolto esclusivamente alle Imprese iscritte alla Cassa Edile di Latina e provincia, in regola con i versamenti, ove i lavoratori non abbiano eletto al proprio interno un R.L.S. Per poter usufruire di tale servizio è sufficiente scaricare, compilare e trasmettere per posta elettronica la >>richiesta all’ESEL CPT<< al seguente indirizzo: rlst@eselcpt.it Alla richiesta di cui sopra, dovrà essere allegata copia del >>verbale di mancata elezione R.L.S.<< di cui si fornisce fac simile. Una volta assegnato il R.L.S.T. il datore di lavoro deve (elenco esemplificativo e non esaustivo):
- consegnare copia del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) che IL R.L.S. sottoscrive per attestarne la data certa, documento su cui deve essere consultato in fase di elaborazione;
- convocare alla Riunione Periodica di cui all’Art. 35, c. 4 D.Lgs.81/08 (laddove prevista) anche il R.L.S.T.;
- lo consulta in merito alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Medico Competente, Addetto/i Prevenzione Incendi ed Evacuazioni, al Primo Soccorso;
- comunicargli prima dell’inizio dei lavori l’indirizzo del cantiere;
- consentirgli l’accesso nei luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- consegnargli copia del D.U.V.R.I. (laddove previsto) e copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori;
- consultarlo in merito alla scelta dei dispositivi di protezione dell’udito.
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti potete contattare l’ESEL-CPT di Latina e provincia, allo 0773.1718557 per fax allo 0773.484330, scrivendo all’ESEL-CPT – Organismo Paritetico di cui all’Art. 51 del D.Lgs. 81/08, Corso della Repubblica n. 189 – 04100 Latina (LT) oppure recandosi di persona ogni mercoledi dalle 09:30 alle 12:30 presso lo “Sportello R.L.S.T.” presso la stessa sede.