
Lo scorso maggio con la circolare 7/19, l’Ispettorato si era pronunciato sui benefici normativi e contributivi cui possono accedere i datori di lavoro in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc),
e che rispettano gli accordi e i contratti collettivi nazionali o
regionali, territoriali o aziendali, in questa ottica aveva statuito di verificare il trattamento economico/normativo effettivo
e non solo la formale adesione al contratto nazionale, questa
indicazione in molti aveva dato l’impressione di aprire ad una sorta di
“liberalizzazione” indiretta dei contratti; con questa circolare 9/19 si
precisa che la precedente 7/19 “si limita a chiarire la portata
dell’art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 che, ai fini della
fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di
lavoro, richiede il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale … ma non è possibile un’applicazione estensiva di questo
principio”
l’Ispettorato ha quindi chiarito che non
è possibile riconoscere ai contratti sottoscritti con organizzazioni
sindacali prive del requisito della maggiore rappresentatività le
prerogative riservate ai contratti che invece sono sottoscritti con le
organizzazioni più rappresentative, precisando che “nulla è
cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del
contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore
ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile”.
I mancati
versamenti alla cassa edile comportano, ha concluso l’Ispettorato, una
situazione di irregolarità che “impedisce il rilascio del Durc e,
conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi”.
La circolare completa qui >>link circolare INL 9/19<<
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